Avocat à la cour
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Diritto internazionale privato in materia di amministrazione straordinaria di beni ereditati dal minore
La normativa italiana in tema di beni ereditati dal minore appare particolarmente dettagliata.
L’art. 320 del codice civile italiano prevede che la rappresentanza e amministrazione dei beni ereditati dal minore sia riconosciuta in capo ai genitori nella loro qualità di rappresentanti legali del minore.
In specie, la norma appena citata distingue tra atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione.
Mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori anche disgiuntamente, ed esclusi i contratti con i quali si acquistano o si concedono diritti personali di godimento, gli atti di straordinaria amministrazione necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare.
L’art. 320 comma 2 del Codice civile italiano indica una serie di attività di straordinaria amministrazione senza che questa indicazione possa dirsi esaustiva.
La stessa norma, infatti, conclude la descrizione delle attività di straordinaria amministrazione con la formula generale in forza della quale è da considerare attività di straordinaria amministrazione il compimento di tutti quegli atti che eccedono l’amministrazione ordinaria.
La norma civilistica lussemburghese corrispondente alla disposizione civilistica italiana presenta una ratio diversa.
Essa, infatti, concede maggiori poteri di azione ai rappresentanti legali del minore in ordine alla gestione dei beni, prevedendo un numero estremamente limitato di casi in cui richiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare.
Il caso sottoposto all’attenzione dello Studio legale riguardava l’amministrazione straordinaria di beni mobili ricevuti in eredità da un minore di nazionalità italiana residente in Lussemburgo nell'ambito di una successione ereditaria aperta in Italia.
Nella specie, un istituto di credito sito in Italia chiedeva ai genitori del minore una sentenza del Giudice tutelare che autorizzasse gli stessi ad intervenire in nome e per conto del minore nell’amministrazione straordinaria dei beni mobili ereditati dal minore e depositati presso lo stesso istituto di credito.
Tenuto conto che il minore di nazionalità italiana aveva la residenza in Lussemburgo, dubbi non si ponevano in merito alla competenza giurisdizionale lussemburghese.
Il problema, invero, riguardava la normativa sulla base della quale chiedere il provvedimento giudiziale.
La normativa civilistica lussemburghese non appariva idonea a fungere da base legale della richiesta in quanto, come detto, offre ampi poteri rappresentativi ai genitori del minore ivi compreso il potere di amministrare in nome e per conto di questo i beni mobili depositati presso un istituto di credito.
L’attenzione dello Studio legale, pertanto, si é rivolta alla normativa italiana con lo scopo precipuo di introdurla nel giudizio lussemburghese.
Sulla base della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1966, lo Studio legale ha richiesto al Giudice aux affaires familiales di Lussemburgo un provvedimento che autorizzasse i rappresentanti legali del minore all'amministrazione straordinaria dei beni da questo ricevuti in eredità come disposto dall’art. 320 del Codice civile italiano.
Il provvedimento emesso favorevolmente dal Giudice aux affaires familiales di Lussemburgo è stato reso esecutivo in Italia, previa traduzione giurata in lingua italiana.